L’esclusività dell’INAIL nella gestione assicurativa e previdenziale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali alla luce della tutela prevista dall’a. 38, c. 2 e 4 Cost. di Claudio Fumagalli

L’esclusività dell’INAIL nella gestione assicurativa e previdenziale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali alla luce della tutela prevista dall’a. 38, c. 2 e 4 Cost.

Tipologia:

Tesi di master

Anno accademico:

2013/2014

Lingua:
Italiano
Formato:
Pdf
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DRM Adobe
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3.11 Mb

Descrizione L’esclusività dell’INAIL nella gestione assicurativa e previdenziale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali alla luce della tutela prevista dall’a. 38, c. 2 e 4 Cost.

Nel presente lavoro di ricerca ho preso in esame il tema inerente all’attività dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), ente pubblico non economico presso il quale io lavoro, sia alla luce della tutela previdenziale prevista dall’art. 38, commi 2 e 4, della Costituzione italiana, sia in base alla vicenda conclusa dalla corte di giustizia europea con la nota sentenza del 22 gennaio 2002, causa c-218/00, cisal c. INAIL. La domanda a cui ho cercato di dare una risposta è stata quella di vedere a che punto fosse, dal punto di vista normativo, la situazione italiana nel campo dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, inoltre, quella di verificare quale fosse stata la sua evoluzione dalle origini ad oggi. Mi sono chiesto anche se vi fosse una visione comune, riguardo alla natura dell’attività dell’INAIL, tra la Corte Costituzionale italiana e la Corte di Giustizia europea. Ho scelto di verificare, inoltre, se alla succitata sentenza del 22 gennaio 2002, causa c-218/00 fossero seguite altre sentenze da parte della corte di giustizia europea, sempre inerenti al tema della gestione assicurativa – previdenziale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, riguardanti altri enti pubblici stranieri svolgenti attività simile a quella dell’INAIL. La mia approfondita disamina consta di tre capitoli, di cui il primo e il terzo si compongono di due paragrafi, mentre il secondo, quello più copioso, è formato da ben otto paragrafi. Nel primo capitolo ho attuato un breve excursus storico riguardante il percorso che ha portato alla nascita dell’INAIL ed alla sua evoluzione nel sistema di welfare italiano: dalla legge n. 80/1898, che ha sancito l’introduzione (con la prima assicurazione sociale italiana) dell’obbligatorietà dell’assicurazione in materia di infortuni sul lavoro in Italia, alla legge n. 860/1933, che ha portato alla nascita dell’INAIL, ente pubblico nel quale sono stati unificati in regime di monopolio legale gli istituti per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro; al regio decreto n. 1765/1935, che ha determinato il carattere pubblicistico dell’assicurazione infortuni e malattie professionali con l’introduzione di principi cardine tuttora al centro sistema, tra cui la costituzione automatica del rapporto assicurativo, l’automaticità delle prestazioni e l’erogazione di prestazioni sanitarie; al d. P. R. N. 1124/1965 (testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) che tra le varie novità introdotte ha esteso la tutela agli artigiani e ad altri soggetti che operano nel campo del lavoro autonomo; alla legge n. 493/1999, che ha istituito6l’assicurazione contro gli infortuni domestici; al d. Lgs. N. 38/2000, che, nella direzione dell’attuazione di alcuni principi costituzionali, ha introdotto, tra l’altro, con l’art. 12 la tutela dell’infortunio in itinere e con l’art. 13 la valutazione del “danno biologico permanente”; al d. Lgs. N. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), che ha potenziato ed esteso la competenza dell’INAIL al campo della prevenzione, della formazione e dell’assistenza e consulenza al governo e alle imprese; infine alla legge n. 122/2010, che, con l’incorporazione dell’IPSEMA e dell’ISPESL in INAIL, ha portato alla nascita del polo della salute e della sicurezza sul lavoro ed all’estensione delle sue competenze sia in campo previdenziale nel settore marittimo che in quello della ricerca. Il secondo capitolo rappresenta il cuore della tesi e lo si può considerare diviso in due parti. Nella prima parte, che consta di tre paragrafi, ho preso in esame la legge n. 80/1898, istitutiva dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, insieme al correlato principio del rischio professionale, che è rimasto anche alla base del d. P. R. N. 1124/1965, ed in maniera più approfondita il fondamento costituzionale della tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con una puntuale analisi delle sentenze costituzionali più importanti e significative emanate sul tema che hanno portato, da una parte, ad abbandonare il concetto di teoria o principio di rischio professionale in favore di quello di nozione di rischio professionale, inteso come rischio da lavoro, cioè proprio del lavoratore, che è sia consustanziale alla tutela previdenziale degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che anche espressione di valori solidaristici presenti negli artt. 2, 3, comma 2, 32, cost, e più specificatamente nell’art. 38, comma 2, cost, e, dall’altra, all’emanazione dell’innovativo d. Lgs. 38/2000, in cui si ravvede l’adeguamento dell’impianto della tutela antinfortunistica ai principi costituzionali, pur mantenendo forti punti di contatto con i crismi assicurativi del rischio professionale.

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