Il marchio di rinomanza di carlo calandra

Il marchio di rinomanza

Tipologia:

Tesi di Laurea di secondo livello / magistrale

Anno accademico:

2007/2008

Relatore:
Elisabetta Guidi
Corso:

Giurisprudenza

Cattedra:

Diritto industriale

Lingua:
Italiano
Pagine:
96
Formato:
Pdf
Protezione:
DRM Adobe
Dimensione:
1.10 Mb

Descrizione Il marchio di rinomanza

La presente tesi ha come obiettivo principale quello di illustrare compiutamente l'evoluzione giuridica della tutela "ultra-merceologica” riconosciuta ai titolari di quei marchi divenuti particolarmente noti sul mercato (oggi, c.d. "marchi di rinomanza”), tutela che, come si osserverà più dettagliatamente, consente allo stato attuale di proteggere il marchio di rinomanza contro l'uso non autorizzato da parte di terzi di segni identici o simili anche per prodotti o servizi non affini. Nel primo capitolo della tesi, dopo aver delineato la funzione giuridicamente protetta del marchio nel sistema della originaria legge marchi (r.d. 21 giugno 1942, n. 929), si è messo in luce come, nonostante tale normativa non contenesse alcuna disposizione che contemplasse una simile tutela, parte della dottrina e della giurisprudenza avesse ugualmente cercato di "costruire” una protezione allargata per i marchi c.d. celebri. Dopo plurimi tentativi rivelatisi – a posteriori – del tutto insoddisfacenti, momento decisivo per un pieno riconoscimento normativo della protezione allargata per i marchi divenuti famosi, c'è stata l'emanazione della direttiva n. 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, la quale ha, appunto, per la prima volta espressamente contemplato una tutela più ampia per i marchi di rinomanza. Nel secondo capitolo della tesi, dunque, da un lato viene descritto l'articolato iter normativo che ha fatto seguito all'attuazione nel nostro Paese della suddetta direttiva comunitaria, sino alla recente promulgazione del codice della proprietà industriale; dall'altro, vengono esaminate le principali "questioni” interpretative concernenti i marchi di rinomanza e, in particolare, la definizione di marchio di rinomanza, nonché le possibili applicazioni future della relativa tutela, con riguardo sia all'ipotesi di uso dell'altrui marchio di rinomanza effettuato in funzione ornamentale-decorativa, sia, a seguito anche del costante aumento di operazioni commerciali via internet, all'ipotesi di uso dell'altrui marchio di rinomanza come nome a dominio (domain name). Evoluzione della tutela del marchio di rinomanza nel vigore del testo originario della "legge marchi” (r.d. 21 giugno 1942, n. 929), non veniva riconosciuta alcuna particolare protezione per quel marchio che fosse divenuto celebre sul mercato: in forza del principio di relatività o specialità della tutela, infatti, l'ambito dell'esclusiva riservata al titolare concerneva soltanto i prodotti o servizi indicati nella domanda di registrazione e, secondo una consolidata interpretazione estensiva, quelli affini. Nessuna disposizione, dunque, prevedeva una protezione più ampia, estesa sino a settori merceologici diversi, per quei marchi che avessero, col passare del tempo, raggiunto un certo livello di notorietà. Soltanto a partire dagli anni '70 – quando, in seguito ai profondi mutamenti intervenuti nei sistemi produttivi e distributivi, aveva raggiunto il suo apice la c.d. "società della comunicazione globale” – si rivelò in tutta la sua intensità e complessità il problema della tutela del marchio "celebre” o "de haute renommée”, vale a dire di quel marchio conosciuto da un'altissima percentuale di consumatori, ivi compresi quei soggetti che non avessero mai acquistato o utilizzato alcun prodotto contrassegnato da quel segno. In dottrina, infatti, si sottolineava sempre più insistentemente la necessità di accordare ai marchi celebri una tutela assoluta, estesa cioè a qualunque settore merceologico, dal momento che la notorietà e la buona fama acquisite dal marchio in relazione a un determinato prodotto facevano sorgere in capo al titolare un legittimo interesse a estendere l'uso del segno a nuovi e diversi prodotti e servizi, sui quali trasferire, sia pure indirettamente, l'accreditamento sul mercato del prodotto originario. I primi passi verso un riconoscimento normativo della tutela allargata dei marchi di rinomanza sono stati compiuti a livello comunitario attraverso l'emanazione della direttiva n. 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, i cui artt. 4 e 5 hanno previsto per gli Stati membri la possibilità di accordare ai marchi divenuti col tempo particolarmente noti una protezione estesa sino al divieto di uso da parte di terzi di segni identici o simili per contraddistinguere prodotti o servizi "non simili”, oltre il limite del pericolo di confusione. Recentemente, con il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, è stato istituito il "codice della proprietà industriale”, il quale, entrato in vigore il 19 marzo 2005, ha attuato il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale.

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