Strutture costituzionali, fonti e codici nell'esperienza giuridica romana. Storicità del diritto. Prospettive antiche e moderne di Pietro Cerami, Maria Miceli edito da Giappichelli
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Strutture costituzionali, fonti e codici nell'esperienza giuridica romana. Storicità del diritto. Prospettive antiche e moderne

Editore:

Giappichelli

Data di Pubblicazione:
23 ottobre 2023
EAN:

9791221102888

ISBN:

1221102885

Pagine:
480
Formato:
brossura
Argomento:
Storia del diritto
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Descrizione Strutture costituzionali, fonti e codici nell'esperienza giuridica romana. Storicità del diritto. Prospettive antiche e moderne

L’intento sotteso alla realizzazione del presente volume – che si ricollega a precedenti studi realizzati nel corso degli anni – è quello di ripercorrere sinteticamente i tratti fondamentali della storia costituzionale romana individuando, al contempo, “forme concettuali” e “prassi consolidate” che, seppur sviluppate in quell’esperienza storica, hanno segnato anche le sorti di tutta la Tradizione giuridica successiva, e pertanto, dell’intera Tradizione giuridica Occidentale . Si tratta, infatti, di «uno strato tenacissimo di concetti e di pratiche» che hanno raggiunto «quei laboratori politici e istituzionali dei cui prodotti siamo i diretti eredi», secondo un percorso «di lunghissima durata e di portata tendenzialmente universale» . Le forme concettuali del diritto romano sono state inserite nella scienza giuridica di ogni paese, a prescindere dalle diverse concezioni del diritto vigenti nei vari momenti storici (giusnaturalismo, razionalismo e così via) producendo «un inventario di concetti fissi tradotti in ogni lingua europea», che ha fatto sì che il diritto romano diventasse «un vocabolario comune, la lingua della comunità della scienza giuridica, il modello riconosciuto del lavoro concettuale giuridico e, in tal modo, un common law concettuale e spirituale europeo, senza il quale non sarebbe neppure teoricamente possibile una comprensione fra i giuristi delle diverse nazioni». Ne è derivata la conseguenza che le «matrici comuni del diritto europeo – tanto di civil law, quanto di common law – stanno nel diritto romano: o meglio nella dottrina o scienza giuridica (Recthswissenschaft) romana», in quanto «nella recezione del diritto romano … non si è trattato semplicemente della recezione di un diritto, ma della recezione di una scienza giuridica». Una Recthswissenschaft che ha determinato una Rechtsgemeinschaft, una “scienza giuridica”, dunque, che ha determinato una “comunità di diritto” che comprende tutti quei territori e comunità in cui il diritto romano è stato applicato o studiato. Ed è proprio questa la ragione che ha determinato il valore paradigmatico del diritto romano nell’ambito dell’esperienza giuridica occidentale, e il valore paradigmatico della stessa nell’ambito dell’esperienza giuridica mondiale . Esiste pertanto una scienza giuridica che costituisce il presupposto di un’identità giuridica europea comune che trova la sua matrice più profonda nel diritto romano, o meglio nella scienza giuridica romana, e che svolge ancora oggi un ruolo determinante nell’ambito del sistema giuridico mondiale. D’altronde – nella storia della tradizione giuridica occidentale – i concetti, le categorie, i principi, i modelli derivanti dal diritto romano non hanno fornito “soluzioni giuridiche”, ma hanno contribuito principalmente a orientare l’attività degli interpreti in connessione all’esigenza di predisporre e articolare modelli teorici di comprensione della realtà giuridica, che si ponessero anche come strumenti concreti di razionalizzazione della stessa. Così, oggi, l’identificazione di uno “strumentario concettuale comune della scienza giuridica europea”, non ha finalità meramente teoriche ma è funzionale al rafforzamento del dialogo e dell’integrazione. L’intento non è quello di individuare somiglianze o differenze in modo descrittivo, ma quello di individuare strumenti comuni di dialogo, confronto e interazione tra giuristi. Così, recentemente Alpa in maniera significativa afferma che «il diritto romano ha molto da dire ai giuristi del nostro tempo», non esitando a riconoscere che «il diritto romano è relativizzato, ma anche riconosciuto come fonte ispiratrice delle culture giuridiche di tutti i paesi dell’Occidente, anche quelli che, almeno apparentemente, se ne sono distaccati molti secoli fa ... La storia europea ne è intrisa in modo indelebile. Il diritto romano costituisce dunque un “bene comune” ed un valore universale». Pertanto, come ci ricordano i nostri Maestri «… in nessun momento storico la concezione della storicità del diritto si è imposta al pensiero giuridico come nel presente, dimostrandosi l’unica idonea a spiegare, oltre se stessa e il proprio fondamento, anche altre posizioni, in ciò che implicano, nei condizionamenti che le determinano e in quelli che esse generano ... Tutto il bagaglio tradizionale dei concetti su cui si è fondata per secoli e millenni la conoscenza giuridica viene a prospettarsi, infatti, negli studi più nuovi e vivi sotto un profilo rilevatore: precisamente come materia di conoscenza e pertanto oggetto, anch’esso, di indagine. Un’indagine rivolta non solo a ricercare dietro i concetti la vita, ma pure la storicità dei concetti stessi e le loro connessioni con la vita che attraverso di essi e in essi si esprime».

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