Le impugnazioni civili e la «legge Pinto» dopo il «decreto sviluppo» di Massimiliano Di Pirro edito da Edizioni Giuridiche Simone
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Le impugnazioni civili e la «legge Pinto» dopo il «decreto sviluppo»

Data di Pubblicazione:
1 luglio 2012
EAN:

9788824435116

ISBN:

8824435114

Pagine:
144
Formato:
brossura
Disponibile anche in E-Book
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Descrizione Le impugnazioni civili e la «legge Pinto» dopo il «decreto sviluppo»

Gli articoli del D.L. 83/2012 (decreto-sviluppo) che vengono commentati in questo Testo sono un primo passo verso la cancellazione del diritto di difesa, che pur essendo previsto dalla Costituzione formale (art. 24) non è gradito ai mercati, che ormai plasmano la Costituzione materiale.
Dopo la Legge di Stabilità del novembre 2011, che ha introdotto una pena pecuniaria in presenza di istanze di sospensione delle sentenze di primo grado inammissibili o manifestamente infondate, il legislatore ha introdotto un filtro di ammissibilità per il giudizio di secondo grado.
L’art. 348bis c.p.c. stabilisce che fuori dei casi in cui l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello deve essere pronunciata con sentenza, l’impugnazione va dichiarata inammissibile quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.
È chiaro che questa novità condizionerà pesantemente le strategie difensive delle parti, che dovranno tenere conto, nella stesura dell’atto d’appello, del giudizio prognostico formulato in limine litis dal giudice di secondo grado. Il giudizio di appello, infatti, è un giudizio prevalentemente documentale, che si fonda sugli atti del giudizio di primo grado, sull’atto di impugnazione e sulla comparsa di costituzione dell’appellato. Ciò significa che se in appello non si procede a una rinnovazione dell’attività istruttoria, i giudici d’appello decideranno sugli stessi atti sui quali si è basato il giudice di prime cure. Per superare il filtro in appello, allora, l’appellante non dovrà limitarsi a riproporre questioni già esaminate dal giudice di primo grado ma dovrà evidenziare questioni proposte ma non esaminate in primo grado.
Se la sentenza impugnata ha esaminato tutte le domande e le questioni dedotte, l’appellante, per superare il vaglio preventivo di ammissibilità, dovrà evidenziare ulteriori profili di interpretazione delle norme applicabili al caso concreto.
Il decreto-sviluppo, insomma, segna un intervento regressivo sul piano dell’effettività del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale dei diritti, che da presidio democratico è diventata un fastidioso ostacolo per le imprese e i mercati.

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