La responsabilità oggettiva e il principio di colpevolezza di Cristina Brilli

La responsabilità oggettiva e il principio di colpevolezza

Tipologia:

Diploma di laurea

Anno accademico:

2009/2010

Relatore:
Stefano Canestrari
Corso:

Giurisprudenza

Cattedra:

Diritto penale

Lingua:
Italiano
Formato:
Pdf
Protezione:
DRM Adobe
Dimensione:
1.34 Mb

Descrizione La responsabilità oggettiva e il principio di colpevolezza

Nel generale clima di potenziamento dei diritti fondamentali dell’uomo, enfatizzato tanto sul piano interno quanto su quello internazionale, non è più accettabile una lettura restrittiva dell’art. 27 Cost., posto a tutela della natura personale della responsabilità penale. Tuttavia, la situazione non è di semplice soluzione: al di là di statuizioni di principio che riconoscono punibile soltanto il fatto proprio colpevole, guardando alla concreta realizzazione del diritto penale nella società odierna, si riscontrano ancora numerosissimi casi di condanna in assenza del requisito di responsabilità soggettivi di cui qui si tratta. Richiedono sicuramente degli interventi correttivi le ipotesi cosiddette di responsabilità oggettiva in senso stretto, vale a dire quelle fattispecie delittuose direttamente concepite quali casi di versari in re illicita dall’ottica repressiva del legislatore del Codice Rocco (come le ipotesi di cui agli artt. 116 e 117 c.p. o quelle di reato aberrante, artt. 83 e 82, co. 2, c.p.). I problemi più insidiosi si riscontrano, però, in tre distinte ipotesi: nei reati aggravati dall’evento, nei casi di presunzioni legali di colpevolezza e nelle ipotesi cosiddette di responsabilità oggettiva occulta. La fattispecie più complessa e su cui ad oggi si sviluppano le maggiori dispute dottrinali è quella dei reati aggravati dall’evento, figure delittuose nelle quali l’agente realizza un autonomo reato a cui fa seguito un ulteriore fatto comportante una sanzione penale più grave (in primis, si pensi all’art. 586 c.p., morte o lesione quale conseguenza di altro reato). Creati dal legislatore penale come reati in cui “l’evento non voluto è posto a carico dell’agente a titolo di responsabilità oggettiva” entrano chiaramente in collisione con il contesto normativo attuale, dove la necessaria imputazione per dolo o, almeno, per colpa del fatto al soggetto agente è elevata al rango di principio costituzionale. Ma la questione si rivela ancora più spinosa in quanto si viene a intersecare con quelle, già di per sé complesse, delle circostanze del reato (art. 59 c.p.) e dell’illecito preterintenzionale (art. 43 c.p.). Infine, l’analisi della categoria dei reati aggravati porta al grave dilemma della configurabilità della colpa nelle attività illecite: quando un soggetto agente si è volontariamente introdotto in un territorio illecito commettendo il delitto-base doloso, la colpevolezza della successiva azione si determina esattamente come nell’ambito delle attività consentite? Su questo tema una forte influenza è, poi, esercitata dal pensiero giuridico tedesco: questo sistema penale, infatti, a differenza di quello italiano, prevede esplicitamente che si possa imputare per colpa un evento non voluto a chi versa in attività illecita, contemplando, nella parte generale del codice penale, la possibilità di applicare una pena più severa per specifiche conseguenze di reati, nonché prevedendo, nella parte speciale, numerose fattispecie di rimprovero colposo per l’evento aggravante. Altra tematica saliente, e con conseguenze ben concrete sul diritto penale applicato, riguarda la responsabilità oggettiva occulta: ipotesi in cui la logica del versari in re illicita è celata, ma comunque presente, annidandosi soprattutto nella prassi giurisprudenziale. Innanzitutto, entra qui in gioco la categoria del dolo eventuale, uno dei punti più critici della scienza penalistica per le difficoltà incontrate nel fornirne una definizione pacifica e tracciarne una netta distinzione dalla figura della colpa cosciente. La giurisprudenza, dovendosi muovere tra forti ambiguità interpretative, tende pertanto a ravvisare automaticamente il dolo, quando la condotta del reo appare riprovevole o sviluppata in contesti illeciti: numerosi sono i casi giurisprudenziali che hanno ormai fatto scuola su simili problematiche (ad esempio, la trasmissione del virus HIV). L’emergere occulto della logica della responsabilità oggettiva si riscontra in un'ulteriore ipotesi, poiché si assiste a una tendenza degenerativa al “ribasso” nell’accertamento della colpevolezza in relazione a violazioni colpose di norme scritte (colpa specifica); anche in questo caso aiuta l’analisi di vicende concrete, quali casi di danni alla salute dei lavoratori, culpa in vigilando e in materia di circolazione stradale. Dalla trattazione approfondita di queste e altre problematiche collegate all’annosa questione della responsabilità oggettiva, in un sistema ipoteticamente fondato sul principio di colpevolezza soggettiva strettamente inteso, si profila la necessità di una profonda riforma legislativa con lo scopo precipuo di affrontare questi problemi. La gravità della situazione ne impedisce una gestione efficace da parte di dottrina e giurisprudenza: la soluzione, infatti, deve necessariamente provenire dal Parlamento, organo supremo in materia penale (l’art. 25 Cost.), per imporre autoritariamente al sistema un ordine e una logica oggi ormai persi.

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