La nuova responsabilità medica e il risarcimento del danno di Massimiliano Di Pirro edito da Edizioni Giuridiche Simone

La nuova responsabilità medica e il risarcimento del danno

Edizione:
6
Data di Pubblicazione:
13 aprile 2017
EAN:

9788891413512

ISBN:

8891413518

Pagine:
560
Argomento:
Argomenti medico-legali
Acquistabile con la

Descrizione La nuova responsabilità medica e il risarcimento del danno

La recentissima legge Gelli-Bianco (L. 8 marzo 2017, n. 24 (epigrafe V. app.)) ha lasciato inalterata la natura della responsabilità del medico.
Questa affermazione può sembrare in stridente contrasto con l’art. 7 della legge, che dice «l’esercente la professione sanitaria … risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente».
A parte l’approssimazione lessicale (si adempie «una» obbligazione), la norma è intimamente contraddittoria, sintomo di un’evidente sciatteria legislativa.
Proviamo a ricostruire la mens (?) legis: il legislatore voleva trasferire la responsabilità del medico sotto l’ala dell’art. 2043 c.c. ed esordisce, nel comma 3, con un’affermazione perentoria che va in questa direzione. Subito dopo, però, aggiunge che l’art. 2043 c.c. non si applica se c’è un obbligo contrattuale. Ma poiché un vincolo negoziale tra medico e paziente c’è sempre, per il solo fatto di essere entrati in contatto tra loro (un contatto «qualificato» dalla veste professionale del medico), la responsabilità del medico sarà, anche dopo questa legge, sempre contrattuale.
Il legislatore, probabilmente, avrebbe voluto cancellare la responsabilità contrattuale del medico per assecondare il pressing delle compagnie di assicurazione. Responsabilità contrattuale, infatti, significa due cose: termine di prescrizione di 5 anni (e non 10, come nella responsabilità aquiliana) e, soprattutto, onere per il paziente di provare la colpa dei sanitari. Insomma, una pacchia per i danneggianti.
Nonostante l’inequivocabile significato della norma tutti i commenti sono andati in senso contrario: «Il disegno di legge Gelli cambia i connotati della responsabilità medica», «Approvata la legge Gelli: rivoluzione nella malpractice medica», «Per medici e infermieri la responsabilità contrattuale cede il passo alla responsabilità extracontrattuale» e così via.
Attendiamo la prima sentenza in materia per capire dove tira il vento. Ovviamente non farà testo il tribunale di Milano, acceso (e isolato) sostenitore della natura extracontrattuale della responsabilità medica già sotto la legge Balduzzi, quando la Cassazione e la giurisprudenza di merito sostenevano a ranghi serrati la tesi del contatto sociale. Nulla di più scontato, quindi, che il tribunale meneghino confermi la tesi avvitandosi su quel 2043 c.c. citato dall’art. 7 della legge Gelli-Bianco.
Le novità introdotte dalla nuova legge non si fermano qui.
Gli esercenti le professioni sanitarie devono attenersi, salve le specificità del caso concreto, alle linee-guida, che verranno elaborate da enti sottoposti al rispetto di alcuni requisiti di affidabilità.
Inoltre, è stato introdotto l’art. 590 quinquies c.p., che prevede la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario: in presenza di imperizia la punibilità va esclusa quando siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee-guida o, in mancanza di queste, dalle buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che risultino adeguate al caso concreto. Anche questa norma contiene una contraddizione: può aversi una condotta perita, perché ispirata alle linee-guida — che contengono (secondo la tesi più recente) soltanto regole di perizia — ma, al contempo, imperita.
Oltre alla legge Gelli-Bianco questa nuova edizione dà conto delle ultime novità introdotte dal D.P.C.M. 12-1-2017 (G.U. 18-3-2017, n. 65) sui livelli essenziali di assistenza sanitaria nonché dei più recenti interventi giurisprudenziali, in materia, ad esempio, di riconoscimento delle sentenze straniere sulla procreazione assistita, sulla ricerca scientifica sugli embrioni e sul danno da nascita malformata.
Sono stati completamente rivisti il formulario e le leggi in appendice al volume.
Un particolare ringraziamento al dott. Gianluca Nunziata per l’impeccabile lavoro redazionale.



Parte I: La responsabilità del medico
- Professione medica e diritti del paziente
- Profili generali
- La colpa medica: diligenza e nesso causale
- Il consenso informato
- Profili penali dell’attività medico-chirurgica
- Il medico di guardia e il medico di pronto soccorso
- Il personale paramedico: diritti, obblighi e responsabilità
- Il medico penitenziario
- Il medico nei luoghi di lavoro
- Rifiuto delle cure ed eutanasia
- La procreazione medicalmente assistita
- L’uso terapeutico delle cellule staminali
- I danni risarcibili
- Il danno da vita malformata
- Profili processuali: mediazione obbligatoria, negoziazione assistita e le altre novità introdotte dalla L. 162/2014
- Il rischio sanitario
Parte II: Formulario
Formula n. 1: Procura alle liti con l’informativa sulla mediazione e sulla negoziazione assistita ex D.L. 132/2014
Formula n. 2: Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite
Formula n. 3: Istanza obbligatoria di mediazione
Formula n. 4: Istanza facoltativa di mediazione
Formula n. 5: Domanda congiunta di mediazione
Formula n. 6: Designazione del mediatore e fissazione dell’incontro
Formula n. 7: Accettazione del procedimento di mediazione
Formula n. 8: Verbale negativo per assenza ingiustificata di una parte
Formula n. 9: Verbale di accordo
Formula n. 10: Verbale negativo per mancato accordo
Formula n. 11: Verbale di mediazione con proposta di conciliazione e rinvio per la definizione
Formula n. 12: Istanza di omologazione
Formula n. 13: Convenzione di negoziazione assistita
Formula n. 14: Trasferimento alla sede arbitrale dei procedimenti pendenti davanti all’autorità giudiziaria
Formula n. 15: Istanza per la riassunzione del giudizio
Formula n. 16: Morte del neonato, danno da morte immediata e perdita della relazione genitoriale
Formula n. 17: Somministrazione gratuita di farmaci a base di cannabis
Formula n. 18: Danni da errato intervento chirurgico
Formula n. 19: Omessa esecuzione dell’intervento di sterilizzazione
Formula n. 20: Danni causati da un errato intervento odontoiatrico
Formula n. 21: Danni causati da un intervento di chirurgia estetica
Formula n. 22: Diagnosi tardiva di malformazione fetale
Formula n. 23: Danni al neonato causati dall’esecuzione tardiva di un taglio cesareo
Formula n. 24: «Danno da agonia» dovuto alla mancata diagnosi di una patologia mortale
Formula n. 25: Morte del nascituro al momento del parto causata da un errore medico
Formula n. 26: Omessa informazione sui rischi dell’intervento e danni risarcibili al paziente
Formula n. 27: Omessa informazione sulla gravità della malattia e danni risarcibili agli eredi
Formula n. 28: Intervento chirurgico con esito favorevole eseguito senza consenso informato
Formula n. 29: Obbligo di assistenza infermieristica per l’alunno allergico
Formula n. 30: Lesione dell’imene nel corso di una visita gineco logica
Formula n. 31: Trattamento sanitario obbligatorio illegittimo e risarcimento del danno
Formula n. 32: Danni da emotrasfusioni
Appendice Normativa
Codice di deontologia medica 18 maggio 2014. — Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri
Conflitto di interessi. — Indirizzi applicativi allegati all’art. 30
Sperimentazione scientifica. — Indirizzi applicativi allegati all’art. 47
Tecnologie informatiche. — Indirizzi applicativi allegati all’art. 7

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