Codice di procedura penale. Annotato con la giurisprudenza. Con CD-ROM edito da Edizioni Giuridiche Simone

Codice di procedura penale. Annotato con la giurisprudenza. Con CD-ROM

Edizione:
19
Data di Pubblicazione:
2011
EAN:

9788824430845

ISBN:

8824430848

Pagine:
2718
Formato:
prodotto in più parti di diverso formato
Acquistabile con la

Descrizione Codice di procedura penale. Annotato con la giurisprudenza. Con CD-ROM

Questo Codice, aggiornato con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e della Cassazione, vede la luce in un momento in cui non s’è realizzata la preannunciata “riforma epocale” della giustizia, mentre la discussione continua a svolgersi sulla questione delle intercettazioni e della loro diffusione.
Questa discussione non prende in esame le cause delle lungaggini del processo, ed anzi in sede politica si continua a portare avanti l’ambiguo progetto di un processo breve e di un processo lungo, una volta che la Corte Costituzionale (sent. 23 del 2011) ha sancito l’illegittimità della legge 7-4-2010, n. 51, che, in seguito alla dichiarata illegittimità del cd. lodo Alfano, aveva introdotto il cd. legittimo impedimento, figura non nuova al codice, ma ritenuta illegittima perché affidava al potere politico la valutazione sulla legittimità dell’impedimento, senza che il giudice potesse esercitare il normale sindacato sulla fondatezza dell’istanza. Tra discussioni e proposte i processi aumentano, la loro durata cresce, e nulla si fa per fornire al servizio giustizia quella efficienza e tempestività degne di un paese civile. Basta considerare i tagli che la situazione economica ha imposto, con le conseguenti ricadute su un sistema che da almeno dieci anni lamenta una sempre più consistente carenza di organico, attesi i pensionamenti e l’assenza di concorsi per il personale amministrativo.
Fra le decisioni della prima, merita particolare attenzione la già ricordata sentenza 23 del 2011, che ha dichiarato l’illegittimità della previsione di un impedimento per il Presidente del Consiglio ed i Ministri a presentarsi in giudizio.
È stato rivisitato l’art. 275 del codice di rito con ben tre sentenze di illegittimità costituzionale: la n. 265 del 2010 ha sanzionato il comma 3, secondo e terzo periodo, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600bis, primo comma, 609bis e 609quater del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
La n. 164 del 2011 ha applicato il medesimo principio al delitto di omicidio e la n. 231 del 2011 ne ha esteso la portata all’art. 74 della 309/1990 in tema di associazione per lo spaccio di stupefacenti (per altro, la Cassazione a sezioni Unite, sent. 34475 del 23-6-2011 ha escluso la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere ai fatti che, pur rientrando nella previsione.dell’art. 74, appaiano di lieve entità).
Le sezioni Unite della Cassazione hanno risolto un contrasto giurisprudenziale affermando (sent. 30200 del 28-4-2011) che i termini di durata massima della custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato, anche nella ipotesi di rito non subordinato ad integrazione probatoria e disposto a seguito di richiesta di giudizio immediato, decorrono dall’ordinanza con cui si dispone il giudizio abbreviato e non dall’emissione del decreto di fissazione dell’udienza di cui all’art. 458, comma secondo, c.p.p.. Con la sent. 28451 del 28.4.11 s’è affermato che le notifiche eseguibili presso il difensore, ancorché relative all’imputato, possono avvenire a mezzo fax (anche in tal caso v’era stato contrasto di decisioni).
Rilevanza particolare ha la sentenza 27361 del 31-3-2011, perché ha chiarito che il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare durante il tempo riservato alla redazione della sentenza è adottabile senza necessità di contraddittorio delle parti.

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