Gli ultimissimi pareri 2013: Diritto civile-Diritto penale edito da Edizioni Giuridiche Simone

Gli ultimissimi pareri 2013: Diritto civile-Diritto penale

a cura di

F. Piccioni

Edizione:
6
Data di Pubblicazione:
16 ottobre 2013
EAN:

9788891400239

ISBN:

8891400238

Pagine:
310
Formato:
brossura
Argomenti:
Diritto e procedura penale, DIRITTO: GUIDE ALLO STUDIO E ALLA PREPARAZIONE DEGLI ESAMI
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Descrizione Gli ultimissimi pareri 2013: Diritto civile-Diritto penale

Dopo oltre 70 anni di attesa, il 2 febbraio 2013, è entrata in vigore la Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, adottata con L. 31-12-2012, n. 247, con l’obiettivo di far fronte al sofisticato ed esigente mercato attuale dei servizi professionali. È vero che per la sua completa applicazione saranno necessari (forse troppi) decreti e regolamenti attuativi, ma numerose sono le novità immediatamente esecutive specie in materia di tirocinio.
L’art. 41, allineandosi a quanto previsto dagli artt. 6 e 10 del D.P.R. 7-8-2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali), prevede la riduzione del tirocinio (da 24) a 18 mesi. L’avvocato affidatario deve avere un’anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a 5 anni e non può tenere più di 3 praticanti contemporaneamente. Per almeno 6 mesi la pratica deve essere svolta presso un avvocato o presso l’avvocatura dello Stato, mentre per il periodo residuo è consentita la valutazione del diploma conseguito presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all’art. 16 del D.Lgs. 17-11-1997, n. 398, istituite con D.M. 21-12-1999, n. 537. Per 6 mesi è anche ammesso lo svolgimento della pratica all’estero, presso un professionista di altro Paese dell’Unione europea.
Infine, la pratica, che non è più esclusiva dei laureati, può anche iniziare, per i primi 6 mesi, durante l’ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza.
Ma vi è di più. Viene, infatti, velocizzata l’abilitazione al patrocinio: dopo solo 6 mesi (anziché dopo un anno) il praticante laureato può essere abilitato al patrocinio - per un massimo di 5 anni - in sostituzione del dominus - e comunque sotto il suo controllo e la sua responsabilità, anche per cause affidate da clienti del tirocinante - in campo civile, dinanzi al tribunale e al giudice di pace e, in ambito penale, nei procedimenti di competenza del giudice di pace, per reati contravvenzionali e in quelli che, un tempo, rientravano nella competenza del pretore.
Conseguito il certificato di compiuto tirocinio il praticante è ammesso a sostenere l’esame di Stato. La prova è rimasta la stessa: ai sensi dell’art. 46, gli scritti sono ancora tre, redazione di pareri motivati in materia civile e penale e atto giudiziario, unitamente alla discussione orale su materie in parte obbligatorie e in parte a scelta. La maggior severità attiene all’individuazione del punteggio minimo per l’ammissione all’orale - punteggio complessivo di almeno 90 punti e non inferiore a 30 punti in ciascuna prova, invece che non inferiore a 30 punti per almeno due prove - e nel divieto di utilizzo di consultazione dei codici annotati con la giurisprudenza, ma con l’ausilio dei soli testi di legge (come in magistratura).
Quest’ultima scelta può essere letta in chiave positiva solo - il lavoro dell’avvocato non si esaurisce nella mera analisi dei testi legislativi - laddove orientata a scongiurare il livellamento della qualità degli elaborati dovuto a quella consueta (quanto errata) operazione di collage di sentenze giurisprudenziali.
Ne deriva che la commissione esaminatrice potrà (rectius, dovrà) orientarsi a un vaglio sostanziale della preparazione e dell’attitudine del candidato, indipendentemente dalla conformità della soluzione adottata rispetto all’interpretazione giurisprudenziale prevalente, annotando le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato che costituiscono motivazione del voto.

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