L'azione sociale di responsabilità esercitata dal Collegio sindacale
- Tipologia:
Tesi di Laurea di secondo livello / magistrale
- Anno accademico:
2011/2012
- Relatore:
- Paolo Montalenti
- Università:
Università degli Studi di Torino
- Facoltà:
Giurisprudenza
- Corso:
Giurisprudenza
- Cattedra:
Diritto commerciale
- Lingua:
- Italiano
- Pagine:
- 248
- Formato:
- Protezione:
- DRM Adobe
- Dimensione:
- 1.89 Mb
Descrizione L'azione sociale di responsabilità esercitata dal Collegio sindacale
A seguito degli scandali finanziari degli ultimi anni, il nostro legislatore nel dicembre del 2005 varò la legge n. 262 ("disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari") introducendo, tra le diverse novità, la legittimazione del collegio sindacale a deliberare l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori (art. 2393, comma 3 cod. Civ. ), affiancandola a quella dell'assemblea (art. 2393, comma 1 cod. Civ. ) e della minoranza (art. 2393-bis cod. Civ. ). A distanza di sei anni dall'entrata in vigore di tale legge non risultano né casi giurisprudenziali, né ricerche approfondite dottrinali relative al nuovo istituto. Obiettivo della tesi è stato quello di ricostruire una disciplina coerente di tale nuovo potere del Collegio sindacale, evidenziandone i profili sostanziali e processuali, affrontando in maniera analitica i rapporti tra le diverse legittimazioni in ordine all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità. Attraverso un'attenta analisi anche comparatistica si è giunti altresì ad evidenziare l'importanza sistematica del nuovo istituto sotto un triplice profilo: I) esistenza in capo ai sindaci di un potere-dovere di interpretazione dell'interesse sociale in modo indipendente, neutrale e scevro da potenziali conflitti di interesse, con conseguente sottrazione ai soci del "monopolio definitorio" in ordine al contenuto dell'interesse sociale; II) ampliamento della responsabilità dei sindaci a causa dell'esistenza di tale potere che obbliga gli stessi non più soltanto ad impedire un evento dannoso (art. 2407, comma 2 cod. Civ. ), bensì a rimuoverlo, avvicinando la responsabilità de qua a quella degli amministratori non esecutivi (art. 2392, comma 2 cod. Civ. ); III) possibile tramonto del sistema di governance latino e rivitalizzazione del sistema monistico britannico sulla base della nuova responsabilità "amministrativa" dei sindaci.