Capitolo I: costituzione e costituzioni 1. La costituzione come fonte del diritto. Ogni raggruppamento sociale, una volta che abbia raggiunto una stabile sistemazione - superando lo stadio della mera aggregazione contingente, allo stato fluido - dà origine a un'istituzione, cioè a un ente che si presenterà, in ogni elemento, come giuridico. Il principio ordinatore che si riscontra a fondamento di ogni gruppo sociale si esprime, infatti, nel vincolo associativo e in un complesso di regole che ne costituisce l'organizzazione. Questi due elementi, ovvero il principio ordinatore e l'organizzazione, imprimono il carattere della giuridicità a ogni consociazione umana. Ne deriva, pertanto, che il fenomeno giuridico, costituendo una delle manifestazioni più tipiche della vita sociale, è strettamente connaturato al fenomeno associativo, come efficacemente sintetizzato dal noto brocardo ubi societas ibi ius. In altri termini, il fenomeno giuridico si rinviene ogni qualvolta si ha un fatto razionale di composizione di interesse e una o più regole che stabilizzano nel tempo tale composizione. Le regole organizzative costituiscono, quindi, il tessuto connettivo del gruppo. Tuttavia, ai fini della sussistenza del fenomeno giuridico, alle regole organizzative devono affiancarsi altre regole che individuino i vari tipi di interessi emersi ed espressi dal gruppo, per il cui soddisfacimento e tutela il gruppo stesso si è costituito. Si tratta, ad esempio, delle regole che in un determinato ordinamento giuridico statale stabiliscono quali diritti (pubblici o privati) sono attribuiti ai soggetti dell'ordinamento. Tali regole non possono che trovare il loro fondamento e la loro legittimazione nei valori che il gruppo sociale ha inteso affermare e tutelare con la propria costituzione. Di conseguenza, le regole istituzionali, proprio in quanto espressione del principio ordinatore e dei valori propri del gruppo, sono strettamente collegate a questi ultimi. Il diritto è, quindi, tale (e si differenzia da un astratto sistema di norme che risultino solo pure formulazioni verbali) solo se costituisce l'espressione, il prodotto e la vita di una determinata comunità sociale in un dato momento storico. Non si tratta solo dell'insieme delle statuizioni consacrate in un testo di legge e operanti per il solo fatto di tale consacrazione ma, nella sua accezione più ampia, con il termine diritto si intende quel complesso ordinato di situazioni o di rapporti che si raccoglie in un centro di autorità e costituisce il diritto "vivente” valevole come tale anche se contrastante con quello legale. Il diritto va costruito e studiato partendo dagli interessi, dalle esigenze, dai valori, dai fini e dalle strutture sociali che ne costituiscono il fondamento. In altri termini, il fenomeno giuridico è un fenomeno sociale, nel senso che vale a costituire e perpetuare l'esistenza delle società umane. Tuttavia, al fine di assicurare un ordinato svolgimento della vita sociale, è necessario ricondurre la molteplicità e varietà dei gruppi sociali, con la conseguente pluralità degli ordinamenti giuridici, all'armonia sia formale che materiale. Pertanto, si impone l'esigenza di assegnare a uno dei possibili gruppi sociali, con il suo ordinamento, una posizione di preminenza su tutti gli altri, affinché possa regolare, secondo leggi poste dal gruppo stesso non solo i rapporti tra i vari individui al suo interno ma anche quelli con le collettività minori comprese nel suo ambito. In questo modo, la preminenza che il gruppo sociale organizzato a Stato ha riconosciuto agli interessi generali rispetto agli interessi collettivi, settoriali, individuali o territorialmente delimitati ha determinato la posizione di supremazia del gruppo Stato sugli altri. Tutti gli interessi diversi dall'interesse generale sono riconosciuti e tutelati dallo Stato solo se non si pongono in contrasto con l'interesse generale, ovvero in quanto possano essere assunti come strumento per un migliore soddisfacimento dello stesso interesse.
Dettagli della Tesi
Titolo: Il procedimento di revisione costituzionale comparato