Le indagini difensive di Selenia Ragusa

Le indagini difensive

Tipologia:

Tesi di Laurea di secondo livello / magistrale

Anno accademico:

2010/2011

Relatore:
Fabrizio Siracusano
Corso:

Giurisprudenza

Cattedra:

diritto processuale penale

Lingua:
Italiano
Pagine:
189
Formato:
Pdf
Protezione:
DRM Adobe
Dimensione:
1.47 Mb

Descrizione Le indagini difensive

Il tema delle investigazioni difensive, sino agli inizi di questo secolo, non era mai stato oggetto in Italia di una disciplina normativa sistematica, ciò nonostante fosse chiaro a tutti che in un sistema penale di tipo accusatorio si dovesse garantire all’ indagato/imputato e al suo difensore la possibilità di compiere atti di indagine da utilizzare nel processo quali elementi di prova a discarico. Oggi il giurista dispone di una disciplina delle indagini difensive, emanata in abrogazione dell’ art. 38 disp. Att. C. P. P, che ha cercato di mettere ordine nella materia. Con la legge 7 dicembre 2000 numero 397 è stato così introdotto il titolo VI-bis del codice di procedura penale intitolato “INVESTIGAZIONI DIFENSIVE”. Si tratta di un tentativo organico di mettere mano alla materia mediante l’ introduzione di nove articoli dedicati tutti alla definizione dei soggetti agenti, al loro potere, alla forma degli atti e alla utilizzazione della documentazione nell’ ambito del procedimento. In questo modo, il Legislatore ha inteso attuare i principi della parità e del contraddittorio tra le parti, contenuti nel novellato art. 111 Cost. Da una prima lettura della normativa si può affermare che l’ auspicata equiparazione tra poteri investigativi del Pubblico Ministero e quelli del difensore sia stata “formalizzata”: ne sono testimoni il nuovo titolo VI bis, “Investigazioni difensive”, nel libro V del codice di rito; l’ introduzione dell’ art. 327 bis c. P. P, “Attività investigativa del difensore”, subito dopo gli artt. 326 e 327 contenenti i principi generali sulla direzione e lo scopo delle indagini preliminari; e la codificazione del delitto di “False dichiarazioni al difensore” all’ art. 371 ter, copia di quello di “False informazioni al pubblico ministero” ex art. 371 bis. In particolare, dal complesso degli artt. 391 bis-decies contenuti nel nuovo titolo VI bis emerge che il difensore dispone di tre poteri: quello di conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’ attività investigativa; quello di richiedere documenti in possesso della Pubblica Amministrazione; quello di accedere ai luoghi anche privati o non aperti al pubblico, per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi. Inoltre, la nuova disciplina finalmente affronta il problema che più volte la giurisprudenza aveva evidenziato: vale a dire l’ assenza di forme di documentazione dell’ attività d’ indagine. Per acquisire valenza probatoria in giudizio, le dichiarazioni devono essere sottoscritte dall’ informatore ed accompagnate da una relazione attestante gli avvertimenti richiesti dalla legge, mentre le attività svolte durante l’ accesso devono essere inserite in un verbale. Vi è stato, dunque, un considerevole passo in avanti rispetto alla disciplina dell’ abrogato art. 38 disp. Att. C. P. P, il quale prevedeva una generica facoltà di svolgere investigazioni in favore dell’ assistito e con una funzionalità limitata: l’ esercizio del diritto alla prova. L’ indagine pro parte, secondo lo schema indicato dall’ abrogato art. 38 disp. Att, poteva fungere solo da strumento volto ad individuare elementi di prova da approfondire nel contraddittorio dibattimentale; giammai elementi da poter immediatamente sfruttare nei segmenti procedimentali che precedono il giudizio. Tuttavia, permangono sul piano sostanziale evidenti disparità tra il pubblico ministero e il difensore di parte: su tutti, basti qui considerare l’ art. 391 bis comma 10 c. P. P. Tale norma contempla la possibilità per il difensore di richiedere al P. M, qualora la persona convocata per rendere dichiarazioni si avvalga della facoltà di non rispondere o di non rendere le dichiarazioni, di convocare tale persona entro 7 giorni. La vera perplessità nasce dalla circostanza per cui l’ avvocato, del tutto privo dei poteri coercitivi (accompagnamento coattivo ex art. 377 comma 2 lett. C) di cui dispone il P. M, deve fare ricorso a quest’ ultimo per poter sentire persone informate senza che, peraltro, sia disposto l’ obbligo per il P. M. Di provvedere in tal senso. Lo scenario così abbozzato trova puntuale conferma nella disamina del percorso normativo e giurisprudenziale che ha segnato la genesi e l’ evoluzione del diritto di difendersi indagando. Fin dalla fase di gestazione, infatti, la disciplina dell’ inchiesta parallela ha sofferto irrimediabilmente di un complesso di inferiorità al cospetto dell’ indagine pubblica, della quale eguagliare ufficialità e statuto di legalità onde procurare i medesimi risultati probatori che quest’ ultima, all’ epoca, generava regolarmente a pieno regime.

€ 24.00
Download immediato
servizio Prenota Ritiri su tesi Le indagini difensive
Prenota e ritira
Scegli il punto di consegna e ritira quando vuoi

Recensioni degli utenti

e condividi la tua opinione con gli altri utenti