Liquidazione del danno da R.C.A. Con CD-ROM di Natale De Angelis edito da Edizioni Giuridiche Simone

Liquidazione del danno da R.C.A. Con CD-ROM

Data di Pubblicazione:
1 luglio 2012
EAN:

9788824434942

ISBN:

8824434940

Pagine:
496
Formato:
prodotto in più parti di diverso formato
Argomento:
Diritto delle assicurazioni
Acquistabile con la

Descrizione Liquidazione del danno da R.C.A. Con CD-ROM

La riforma delegante (art. 4 L. 229/2003, lett. e) ed f) si limitava a porre, quali principi e criteri direttivi, la garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa, nonché l’armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari nell’attività di distribuzione dei servizi assicurativi.
Si è posto poi, il problema di come inserire la nuova disciplina nel sistema organico dei princìpi di responsabilità civile, in ragione dell’evidente svista del legislatore che ha usato in maniera impropria il termine indennizzo invece di risarcimento - come invece correttamente fece il legislatore delegato.
Dalla svista legislativa si genera il sospetto d’un maldestro tentativo operato dal legislatore e finalizzato a scardinare, per tale via, il principio di risarcibilità del danno ingiusto dalla necessaria corrispondenza fra l’evento sinistroso e la conseguente obbligazione di ricostituzione per equivalente del patrimonio leso, principio sancito dall’articolo 2043 c.c. e che rappresenta autentica clausola generale dell’ordinamento in materia.
È prevedibile che il disagio ermeneutico continuerà ad affaticare non poco gli operatori, specie per la previsione di sospensione del corso del termine per la proponibilità dell’azione giudiziaria, in caso di richiesta di integrazione istruttoria da parte dell’assicuratore che, in quanto rimessa all’iniziativa delle parti, può facilmente condurre a contrasti interpretativi sul suo assolvimento o meno.
Ulteriori complicazioni nei rapporti tra assicuratore e danneggiato saranno verosimilmente generate dalle modifiche al Codice delle assicurazioni, apportate dal D.L. 24-1-2012, n. 1, (cd. Decreto Liberalizzazioni) conv., con modif., dalla L. 24-3-2012, n. 27.
Il primo approccio con la struttura delle procedure di liquidazione dei danni introdotte dal Codice delle assicurazioni può basarsi su criteri interpretativi di massima, tali da semplificare la scelta procedurale da operare nelle varie ipotesi di sinistro.
I criteri ermeneutici sui quali appare opportuno focalizzare l’attenzione dell’operatore sono:
- intendere la codificazione delle leggi sull’esercizio dell’attività assicurativa, come finalizzata a semplificare i rapporti tra il cittadino e la compagnia assicuratrice, in conformità all’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 180/2009;
- tener conto del rafforzamento della matrice contrattuale nei rapporti tra assicuratore e danneggiato, continuando però a considerare extracontrattuale l’obbligazione di risarcimento da sinistro stradale.
Cominciamo con il dire che il Codice delle assicurazioni, emanato in esecuzione della delega disposta dalla L. 29-7-2003, n. 229, ha previsto un rinnovato sistema di risarcimento dei danni da circolazione stradale, ma non ha introdotto l’istituto del risarcimento diretto per i danni ai veicoli coinvolti ovvero ai loro conducenti, purché non responsabili del sinistro, in quanto tale procedura era già prevista in maniera identica, seppur su base volontaria, dal primo giugno 2004, in attuazione dell’art. 23 della L. 12-12-2002, n. 273.
L’intento del legislatore, naufragato a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale, consisteva invece nel considerare la procedura di risarcimento diretto come volta a rendere obbligatorio ciò che prima avveniva solo su base volontaria e cioè l’intervento risarcitorio operato dalla compagnia assicuratrice del danneggiato.
Dal 1° giugno 2004 risultava introdotta anche una disposizione sostanzialmente identica alla previsione contenuta all’art. 141 del Codice delle assicurazioni, in quanto anche i passeggeri che avessero subito danni alla persona, potevano rivolgersi direttamente all’assicuratore del veicolo su cui viaggiavano.

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