Contratto d'opera professionale. Artt. 2229-2238 di Giuseppe Musolino edito da Giuffrè

Contratto d'opera professionale. Artt. 2229-2238

Editore:

Giuffrè

Edizione:
2
Data di Pubblicazione:
2014
EAN:

9788814188428

ISBN:

8814188424

Formato:
rilegato
Acquistabile con la

Descrizione Contratto d'opera professionale. Artt. 2229-2238

L’attività professionale disciplinata nel contratto d’opera intellettuale si presenta ogni giorno più complessa per gli interventi del legislatore nazionale anche a seguito di indirizzi e provvedimenti dell’Unione europea (ad esempio, coinvolgenti il confine fra attività professionale e attività di impresa). Questioni riguardanti il rapporto con il cliente (ad es., le discipline della privacy e dell’antiriciclaggio), oppure il compenso della prestazione, oggetto di norme, da un lato, volte a favorire la concorrenza e, dall’altro, a tracciare i pagamenti, nell’ambito della lotta all’evasione fiscale sono solo alcune delle molte problematiche che si presentano ai professionisti.
Attraverso l’analisi degli artt. 2229-2238 c.c. il volume si occupa delle professioni inquadrando le diverse fattispecie anche alla luce delle norme europee e della loro applicazione da parte della Corte di giustizia UE, oltre che delle specifiche leggi professionali (si considerano, fra l’altro, anche le attività professionali c.d. non protette ex lege n. 4 del 2013).
Vengono approfonditi sia gli aspetti correlati all’appartenenza del professionista a un ordine o a un collegio (ad es., il tirocinio, l’esame di Stato, i requisiti per l’iscrizione all’albo, le competenze ordinistiche e le norme deontologiche, il processo disciplinare e le relative sanzioni; il diritto di stabilimento negli Stati UE), sia il suo rapporto con il cliente. L’analisi del rapporto contrattuale inizia confrontando il contratto d’opera intellettuale con il mandato, a volte richiamato dalla giurisprudenza, per poi verificare i caratteri peculiari delle parti (secondo le leggi speciali) e l’oggetto dell’obbligazione professionale rispetto all’aspettativa del cliente.
Le conseguenze della prestazione svolta senza iscrizione all’albo o esorbitando dalle proprie competenze professionali sono trattate, verificando anche l’attività di consulenza, e i principali ambiti di conflitto fra le professioni (quali il conflitto fra medico odontoiatra e odontotecnico; fra ingegneri, architetti e geometri; fra geologi e ingegneri; fra commercialisti e consulenti del lavoro).
Particolare attenzione è riservata all’esercizio della professione (e, quindi, all’esecuzione dell’opera) in forma personale, oppure in forma associata o, ancora, in forma societaria, misurando le diverse possibilità alla luce dell’intuitus personae, che caratterizza il rapporto con il cliente, e le differenze/affinità con l’attività d’impresa, soprattutto nell’ipotesi in cui l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa. Questi aspetti assumono rilevanza sia nell’accesso alla professione e nel suo esercizio (ad esempio, per la partecipazione ai bandi europei per il finanziamento dell’attività), sia per questioni quali la cessione dello studio
professionale.
Il compenso professionale (compresa la disciplina degli acconti e del rimborso delle spese; nonché del diritto di ritenzione a tutela dell’effettivo pagamento) e le modalità per la sua determinazione sono affrontate tenendo conto della sostituzione delle tariffe con i nuovi parametri, e dopo l’analisi delle peculiarità del compenso del professionista in base alle norme del codice civile, si verificano in maniera analitica le caratteristiche dei compensi per le singole professioni (ad es., avvocati, notai, dottori commercialisti ed esperti contabili, geometri, consulenti del lavoro, chimici,
medici, veterinari, ingegneri, architetti, geologi, assistenti sociali, attuari).
Altrettanta attenzione riceve la responsabilità professionale e la sua assicurazione, ora obbligatoria: dopo la definizione dei concetti di diligenza, perizia e prudenza e correlativamente di colpa professionale alla luce della norma specifica dettata in materia (art. 2236 c.c.), per ogni singola professione si passa all’esame sul campo delle fattispecie originanti responsabilità, in relazione oltre che alle norme civili, anche a quelle deontologiche, nella loro applicazione da parte della giurisprudenza.
Particolarmente ampio è lo spazio dedicato alla responsabilità del medico (anche con riguardo alla legge Balduzzi, alla chirurgia estetica, agli interventi in équipe, ai medici specializzandi), dell’avvocato, del farmacista, del notaio, del commercialista (anche nelle funzioni di revisore, di curatore fallimentare, di sindaco), dell’ingegnere (progettista e direttore dei lavori), dell’architetto, del geometra, del veterinario, dello psicologo, del giornalista. La disciplina del recesso sia da parte del cliente sia da parte del professionista, anche in questo caso, con attenzione pure alle singole leggi professionali, completa il volume.

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