La composizione della crisi da sovraindebitamento di Enzo Sollini edito da Sistemi Editoriali
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La composizione della crisi da sovraindebitamento

Collana:
Diritto
Data di Pubblicazione:
1 giugno 2013
EAN:

9788851307189

ISBN:

8851307180

Pagine:
416
Formato:
brossura
Argomenti:
Arbitrato, mediazione e risoluzione alternativa delle controversie, Bancarotta e insolvenza
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Descrizione La composizione della crisi da sovraindebitamento

La nuova legge fallimentare ha confermato l'esclusione dal fallimento e dal concordato preventivo del piccolo imprenditore identificato in base a parametri numerici (investimenti e ricavi); ha ridistribuito i poteri degli organi procedurali; ha introdotto una filosofia nuova, secondo la quale l'impresa non è più concepita come un bene strettamente personale dell'imprenditore ma un "bene" del sistema economico, un bene da assistere, tutelare e conservare anche nel momento in cui l'imprenditore entra in crisi; ha introdotto l'istituto dell'esdebitazione che consente al fallito, ove ricorrano determinate condizioni, di cancellare i debiti che non hanno trovato soddisfazione in abito concorsuale; ha rivisitato in maniera profonda l'istituto del concordato preventivo sminuendo i poteri di controllo e di indagine degli organi della procedura, abrogando il criterio della meritevolezza e, nel contempo, accentuando la natura contrattualistica tra le parti; ha introdotto la procedura di concordato "in bianco" consentendo al debitore di depositare il ricorso riservandosi di presentare la proposta e la documentazione nel termine assegnato (art. 161 L.F.); ha introdotto il nuovo istituto della degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182bis L.F.) e del piano attestato (art. 67 L.F.) per la soluzione ragionata della crisi d'impresa; ha ridisegnato la procedura della transazione fiscale (art. 182ter L.F.). La riforma della legge fallimentare, iniziata nel 2005 e forse ancora non conclusasi (nel corso degli anni si è assistito a una modificazione continua e ripetuta) ha radicalmente mutato istituti e concetti consolidati nel tempo nonché comportamenti che rivoluzionano i flussi informativi tra il curatore e i creditori – che devono avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC) – e le modalità di presentazione delle domande di ammissione al passivo da inviare esclusivamente alla PEC del curatore.
La nuova legge fallimentare, tra l’altro:
— ha confermato l’esclusione dal fallimento e dal concordato preventivo del piccolo imprenditore identificato in base a parametri numerici (investimenti e ricavi);
— ha ridistribuito i poteri degli organi procedurali;
— ha introdotto una filosofia nuova, secondo la quale l’impresa non è più concepita come un bene strettamente personale dell’imprenditore ma un “bene” del sistema economico, un bene da assistere, tutelare e conservare anche nel momento in cui l’imprenditore entra in crisi;
— ha introdotto l’istituto dell’esdebitazione che consente al fallito, ove ricorrano determinate condizioni, di cancellare i debiti che non hanno trovato soddisfazione in abito concorsuale;
— ha rivisitato in maniera profonda l’istituto del concordato preventivo sminuendo i poteri di controllo e di indagine degli organi della procedura, abrogando il criterio della meritevolezza e, nel contempo, accentuando la
natura contrattualistica tra le parti;
— ha introdotto la procedura di concordato “in bianco” consentendo al debitore di depositare il ricorso riservandosi di presentare la proposta e la documentazione nel termine assegnato (art. 161 L.F.);
— ha introdotto il nuovo istituto della degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182bis L.F.) e del piano attestato (art. 67 L.F.) per la soluzione ragionata della crisi d’impresa;
— ha ridisegnato la procedura della transazione fiscale (art. 182ter L.F.), consentendo all’imprenditore in difficoltà di poter risolvere la crisi d’impresa attraverso procedure chiare e legittime prima che la stessa diventi irreparabile senza costringerlo a dover nascondere la sua situazione attraverso manovre rischiose o ricorrendo ad operazioni e finanziamenti illegittimi.
Nella riforma, però, non ha trovato, in alcun modo, spazio una tutela per i soggetti non fallibili che, anche a seguito della crisi finanziaria importata dall’America nell’estate del 2008, sono stati aggrediti in maniera sempre più massiccia dei creditori con esecuzioni individuali.
In tale situazione la richiesta di tutela per i debitori deboli si è fatta sempre più insistente e diffusa.
La richiesta è stata accolta con il disegno di legge Centaro (307-B) del 2009, ma alla fine del 2011, il governo, non ritenendo più procrastinabile la situazione generale, ricorrendo a un provvedimento d’urgenza, ha introdotto, con il D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento cui potevano far ricorso i soggetti esclusi dalle procedure concorsuali, al fine di raggiungere un accodo con i propri creditori in sede protetta con l’ausilio di un soggetto particolare (l’organismo di composizione della crisi).
La decretazione con provvedimento d’urgenza ha spinto l’organo legislativo ad approvare il disegno di legge rivisitato che è sfociato nella legge 27 gennaio 2012, n. 3, ed a stralciare dal D.L. 212/2011 in conversione il Capo 1 che regolava la predetta procedura.
Nella fase transitoria e in attesa che sia emanato l’apposito decreto da parte del ministro della giustizia per l’istituzione degli organismi di composizione della crisi, le funzioni e compiti loro spettanti saranno svolti da un soggetto in possesso dei requisiti per assumere la carica di curatore fallimentare (art. 28 L.F.) o da un notaio nominati dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.
La funzione della legge 3/2012 è quella di coprire la zona della non “fallibilità” e fornire soluzioni ragionate in ambito protetto per la soluzione della crisi da sovraindebitamento.
Da un controllo in alcuni tribunali è emerso che nessuna procedura è stata richiesta a Milano, Torino, Bari, Brindisi, Pavia ed un solo ricorso è stato depositato al tribunale di Roma e a quello di Firenze evidenziando che la legge, come improntata (una accordo tra debitore e creditori o parte di essi), ha tradito le aspettative con la necessità, quindi, di modificarla affinché potesse incidere in maniera significativa sul fenomeno, sempre più crescente, della crisi dei piccoli soggetti.
Il governo, alla luce delle prime indagini applicative, ha ritenuto urgente e improcrastinabile l’intervento della legge ed ha emanato il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 al fine di aumentare l’efficacia e l’operatività apportando modifiche di notevole portata.
In particolare:
— la procedura diventa concorsuale;
— viene definito il “consumatore” destinatario di una particolare procedura;
— viene modificato il contenuto del piano prevedendo anche un pagamento non integrale dei creditori privilegiati (esclusi alcuni soggetti);
— riduce la percentuale per il raggiungimento dell’accordo dal settanta al sessanta per cento;
— disciplina un autonomo procedimento per l’omologazione del piano del consumatore;
— introduce procedure alternative per la liquidazione di tutti i beni;
— condiziona all’esito della liquidazione ed al giudizio del tribunale l’effetto della esdebitazione;
— introduce una particolare procedura per il consumatore contrassegnata dall’assenza di un procedimenti di acquisizione dell’adesione o del dissenso dei creditori basata esclusivamente su di una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e della meritevolezza della condotta d’indebitamento del soggetto;
— prevede che le start-up (definite dall’art. 25 del D.L. 179/2012) siano soggette alle procedura regolate dal Capo II.

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