Codice di procedura penale annotato con la giurisprudenza. Con CD-ROM edito da Edizioni Giuridiche Simone

Codice di procedura penale annotato con la giurisprudenza. Con CD-ROM

Edizione:
23
Data di Pubblicazione:
12 novembre 2015
EAN:

9788891407634

ISBN:

8891407631

Pagine:
2494
Formato:
prodotto in più parti di diverso formato
Acquistabile con la

Descrizione Codice di procedura penale annotato con la giurisprudenza. Con CD-ROM

Nel pubblicare la nuova edizione del Codice di Procedura Penale Commentato, va fatta qualche considerazione del contesto in cui si colloca. La giurisprudenza penale si evolve in ragione di modifiche normative, di mutata sensibilità, di condizioni particolari del momento e tale evoluzione continua è tanto più di immediata rilevanza quanto, di fatto, il nostro sistema giuridico si è sempre più spinto verso una valorizzazione del precedente giudiziario. Tale accresciuto ruolo del precedente è stato anche conseguenza della maggior facilità di accesso alle decisioni ed alle relative massime consentito, oltre che indiscutibilmente dal felice connubio tra informatica e sistema giudiziario, anche da raccolte, quale questo codice commentato, la cui finalità è quella di permettere un completo, facile e corretto accesso al dato giurisprudenziale, con materiale selezionato e strutturato sia per chi ha un interesse di studio che per chi cerca la soluzione della giurisprudenza di legittimità per il caso concreto.
Ruolo del «precedente» e rapida evoluzione delle linee giurisprudenziali, anche per il rapido susseguirsi di leggi che, a volte, si basano su diversi principi ispiratori, sono la ragione del costante aggiornamento di questa opera.
Anche quest’anno è necessario rendere conto di quali siano state le significative riforme legislative riferibili alla procedura penale e la loro eventuale immediata ricaduta sulle linee giurisprudenziali.
La novità più significativa è rappresentata dalla L. 16 aprile 2015, n. 47 in materia di misure cautelari personali che, pur a fronte di modifiche limitate in termini di “quantità”, ha un impatto profondo e di immediata incidenza sulle linee giurisprudenziali già affermatesi.
Questa legge ha l’evidente finalità di migliorare le garanzie per l’indagato e di imporre una maggior attenzione nella applicazione delle misure cautelari, con l’obiettivo ultimo di modificare sostanzialmente i numeri dei detenuti in carcere in attesa di giudizio e limitare la durata globale dei procedimenti di impugnazione in materia cautelare. A tale fine ha introdotto innanzitutto disposizioni che invero hanno essenzialmente un contenuto interpretativo, tale da codificare di fatto determinate interpretazioni giurisprudenziali in materie in cui si era vista una certa disparità di decisioni, prediligendo le linee più rigorose nel rispetto delle garanzie dell’inquisito; i poteri del giudice del riesame sono ora meglio limitati alla “integrazione” della motivazione insufficiente della ordinanza di custodia, escludendo invece la possibilità di “sostituzione” delle ordinanze caratterizzate da motivazione gravemente carente, viste quale indice di acritica adesione del giudicante alle richieste del PM.
La stessa normativa ha poi introdotto disposizioni che modificano il giudizio di riesame e di appello cautelare introducendo termini massimi per il deposito delle motivazioni decisorie, termini il cui rispetto viene imposto con la previsione, anche in questo caso, della conseguenza, in caso di ritardo, di immediata inefficacia della misura; consentendo alla parte, su sua richiesta, un termine più lungo di preparazione delle difese; ponendo limiti sostanziali alla possibilità di nuova emissione della ordinanza divenuta inefficace per i motivi, formali, di ritardo di invio atti e decisione o deposito motivazione oltre i termini massimi: l’ordinanza potrà essere nuovamente emessa solo a fronte di “gravi esigenze cautelari”.
Inoltre, è stata rimodellata la materia della presunzione di sussistenza di esigenze cautelari, in linea con i numerosi interventi della giurisprudenza costituzionale sulla precedente norma, ed introdotta una regola di stringente motivazione per applicare la custodia in carcere anziché gli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica, regola tale da favorire tendenzialmente il ricorso a tale ultimo sistema.
Vi è stata quindi una chiara riduzione degli spazi per la applicazione della misura cautelare più gravosa così proseguendo le riforme che già negli anni passati hanno inteso ridurre l’ambito del ricorso al carcere, sia in conseguenza della insufficiente capacità della amministrazione di garantire trattamenti adeguati in carcere, sia per fronteggiare le situazioni conseguenti a condanne e richiami al nostro paese, in sede di organismi sovranazionali, proprio in riferimento al trattamento dei detenuti. In particolare, si rammenta come erano già stati elevati i limiti di pena, in astratto e quale ragionevole probabilità di concreta determinazione, ai fini della custodia in carcere.
Altre disposizioni, pur non riferite strettamente alla procedura penale, risultano tali da incidere anche sul processo. Innanzitutto il D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 relativo a disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la L. 27 maggio 2015, n. 69 in materia di anticorruzione; la L. 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l’ambiente; il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv. in L. 17 aprile 2015, n. 43 in materia di misure urgenti per il contrasto del terrorismo.
Ci si augura quindi che la presente opera contribuisca sempre ad orientarsi in tale sistema processuale in costante sviluppo.

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