Codice di procedura penale. Annotato con la giurisprudenza. Con CD-ROM edito da Edizioni Giuridiche Simone

Codice di procedura penale. Annotato con la giurisprudenza. Con CD-ROM

Edizione:
22
Data di Pubblicazione:
29 ottobre 2014
EAN:

9788891403803

ISBN:

8891403806

Pagine:
2463
Formato:
prodotto in più parti di diverso formato
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Descrizione Codice di procedura penale. Annotato con la giurisprudenza. Con CD-ROM

Nel pubblicare la nuova edizione del Codice di Procedura Penale Commentato, va fatta qualche considerazione del contesto in cui si colloca. La giurisprudenza penale si evolve in ragione di modifiche normative, di mutata sensibilità, di condizioni particolari del momento e tale evoluzione continua è tanto più di immediata rilevanza quanto, di fatto, il nostro sistema giuridico si è sempre più spinto verso una valorizzazione del precedente giudiziario. Tale accresciuto ruolo del precedente è stato anche conseguenza della maggior facilità di accesso alle decisioni ed alle relative massime consentito, oltre che indiscutibilmente dal felice connubio tra informatica e sistema giudiziario, anche da raccolte quale questo codice la cui finalità è quella di consentire un completo, facile e corretto accesso al dato giurisprudenziale, con materiale selezionato e strutturato sia per chi ha un interesse di studio che per chi cerca la soluzione della giurisprudenza di legittimità per il caso concreto.
Ruolo del «precedente» e rapida evoluzione delle linee giurisprudenziali, anche per il rapido susseguirsi di leggi che, a volte, si basano su diversi principi ispiratori, sono la ragione del costante aggiornamento di questa opera.
Anche quest’anno è necessario rendere conto di quali siano state le significative riforme legislative riferibili alla procedura penale, la loro eventuale immediata ricaduta sulle linee giurisprudenziali.
La prima da segnalare non tocca direttamente il codice, ma è facile prevederne gli effetti sulla giurisprudenza futura: in un contesto di riforme della amministrazione, è stata (ri)modificata la età pensionabile dei magistrati, (ri)portata a settant’anni rispetto alla età di settantacinque; l’impatto è profondo per la cassazione che, ovviamente, perderà in breve tempo magistrati di elevata anzianità e, ovviamente, elevata esperienza. Se si tiene conto del fatto che tale ricambio del personale, peraltro quello più esperto e «custode» delle linee giurisprudenziali, si accompagna al fortissimo turn over degli ultimi anni con numerosi accessi di nuovi consiglieri, si può dire con certezza che nell’arco di qui a poco sarà pressoché del tutto modificata la composizione della Corte rispetto ai primi anni di questo decennio. È quindi ragionevole aspettarsi per qualche tempo una ancor più veloce evoluzione della giurisprudenza di legittimità anche sulla materia qui di interesse.
Per quanto riguarda i temi di più diretto rilievo nella procedura penale, le novità della corte di cassazione particolarmente evidenti in tale nuova edizione riguardano la tormentata materia delle misure cautelari e l’esecuzione delle pene.
Innanzitutto è arrivata a maturazione sul piano giurisprudenziale la «novità» degli anni precedenti rappresentata dalla profonda revisione operata dalla corte costituzionale sul precedente sistema della «cattura obbligatoria» di cui all’articolo 275, comma 3 cod. proc. pen. (peraltro immediatamente dopo una fase di ampliamento normativo dei casi di applicabilità obbligatoria della custodia in carcere). Vi è stata quindi una chiara riduzione degli spazi per la applicazione della misura cautelare più gravosa e si è formato il nuovo diritto vivente in ordine alla «presunzione relativa» di pericolosità.
Poi, sul piano legislativo, sono state introdotte disposizioni che intendono ridurre l’ambito del ricorso al carcere, sia in conseguenza della insufficiente capacità della amministrazione di garantire trattamenti adeguati in carcere, sia per fronteggiare le situazioni conseguenti a condanne e richiami al nostro paese, in sede di organismi sovranazionali, proprio in riferimento al trattamento dei detenuti.
Abbiamo quindi la L. 11 agosto 2014, n. 117 di conv. del D.L. 26 giugno 2014, n. 92, in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al c.p.p. e alle disp. att.
Il maggiore rilievo, per il codice di procedura, lo hanno le disposizioni di modifiche del codice stesso in tema di maggior ricorso agli arresti domiciliari (tra l’altro si è rivitalizzato il mai decollato sistema del controllo elettronico) e di introduzione di soglie più alte per la applicazione della custodia in carcere. È ovvia la ricaduta immediata di tali disposizioni, anche sulle misure cautelari già in atto, ed il loro impatto «interpretativo» sulle valutazioni di proporzionalità delle misure.
Il medesimo tema era già presente nella L. 21 febbraio 2014, n. 10 di conv. del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. Non si tratta di una normativa riferibile direttamente alla procedura penale, ma certamente introduce ulteriori criteri di giudizio per la individuazione della citata proporzionalità.
È poi da segnalare la L. 28 aprile 2014, n. 67 in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio e di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili: è stata introdotta la sospensione del procedimento con messa alla prova, istituto non certo nuovo in quanto già applicato ai minorenni, ma inedito in tema di soggetti maggiorenni. Per tale riforma vi sono ben sette nuove disposizioni del codice (articoli da 464bis a 464nonies) e due nelle norme di attuazione (artt. 141bis e 141ter).
Ancora più importante è la nuova disciplina del processo «in assenza» che elimina il vecchio istituto del processo in contumacia.
In linea con altri ordinamenti, si è definitivamente esclusa la possibilità di un giudizio del quale l’imputato non sia ad effettiva conoscenza. In applicazione di quella che era già ritenuta una lettura dell’articolo 111 Cost., nonché dell’articolo 6 par. 3 Cedu, con la nuova normativa si è affermato il principio che il diritto di difesa comporta inevitabilmente la presenza dell’imputato o comunque che sia accertata la sua consapevole scelta di essere assente. Tale nuovo sistema dovrebbe risolvere le questioni che spesso si pongono all’Italia nei suoi rapporti per motivi di giustizia penale con i paesi che non prevedono l’istituto della contumacia.
Infine vanno citate altre riforme che riguardano sempre l’esigenze di partecipazione consapevole al processo, e la possibilità concreta per lo straniero di superare le barriere linguistiche e di conoscenza dei diritti minimi che può esercitare nel processo. In entrambi i casi si tratta di adeguamento alla normativa europea: D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32 sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, nonché il D.Lgs. 1 luglio 2014, n. 101 sul diritto all’informazione nei procedimenti penali.

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