Codice di procedura civile operativo. Annotato con dottrina e giurisprudenza-Appendice di aggiornamento edito da Edizioni Giuridiche Simone

Codice di procedura civile operativo. Annotato con dottrina e giurisprudenza-Appendice di aggiornamento

Data di Pubblicazione:
18 novembre 2015
EAN:

9788891408655

ISBN:

8891408654

Pagine:
2605
Formato:
brossura
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Descrizione Codice di procedura civile operativo. Annotato con dottrina e giurisprudenza-Appendice di aggiornamento

CODICE DI PROCEDURA OPERATIVO
La decima edizione del Codice di Procedura Civile Operativo rappresenta un importante traguardo, reso possibile dal favore con il quale questo volume è sempre stato accolto dagli operatori del diritto.
Essa peraltro si è resa necessaria per tenere il passo di un Legislatore infaticabile, nella sua attività di novellazione codicistica, ma sempre meno consapevole dei profili di scarsa sistematicità che caratterizzano gli interventi succedutisi in questi ultimi anni, con effetti paradossalmente antitetici rispetto alle dichiarate finalità di accelerazione e deflazione del contenzioso.
La «montagna di cause», che caratterizza un arretrato privo di eguali nei paesi industriali, è difficile da scalare senza seri interventi strutturali, diversi dagli innesti in un ormai sfibrato codice di rito, che moltiplicano, in luogo di ridurle, le complicazioni procedimentali, anche solo per la sovrapposizione di discipline, tra le quali ogni operatore deve scegliere quella applicabile, in ragione di un discrimine temporale dai contorni non sempre lampanti.
Già nella precedente edizione si era dato conto dell’impetuoso incedere degli interventi novellatori, contenuti spesso in mastodontici ed ambiziosi provvedimenti legislativi, contenenti «misure per la crescita del Paese», che hanno introdotto filtri di ammissibilità ai giudizi di appello; dettato disposizioni in tema di comunicazioni e notificazioni per via telematica; scandito nuove discipline per favorire la conciliazione della lite; modellato nuove figure ancillari ed onorarie per supportare gli esangui organici di magistratura in appello e in cassazione.
In questa nuova edizione si è dato conto dei primi tentativi di razionalizzazione sistematica, operati dalla dottrina, e delle prime applicazioni pratiche, rimesse alla giurisprudenza di merito, soprattutto per quel che concerne la nuova disciplina dell’espropriazione forzata presso terzi, senza obliterare le innovazioni apportate per effetto del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modif., in L. 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) e del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modif., in L. 10 novembre 2014, n. 162 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile).
L’opera mantiene intatto lo scrupoloso percorso logico-sistematico di commento in calce ad ogni norma.
Anche per la feconda ed insostituibile collaborazione della redazione, il lavoro, ricco di note e richiami intertestuali, si completa con un corredo di indici sistematico, analitico e cronologico.

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO AL CODICE DI PROCEDURA OPERATIVO
A pochi mesi di distanza dall’entrata in vigore delle disposizioni del D.L. 12-9-2014, n. 132, conv., con modif., in L. 10-11-2014, n. 162, con cui sono state apportate rilevanti modifiche al codice di rito, sia in tema di processo di cognizione che esecutivo, finalizzate alla semplificazione ed accelerazione dei giudizi, nell’ottica dello smaltimento dell’enorme mole di cause arretrate, il legislatore, nonostante gli appelli da più parti provenienti ad una «moratoria delle riforme» e a non abusare dello strumento della decretazione d’urgenza, ha posto in essere un’ulteriore miniriforma della giustizia civile con il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modif., in L. 6 agosto 2015, n. 132, recante «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria».
Alcune delle ultime novità normative che hanno investito il processo esecutivo, come quelle in tema di espropriazione presso terzi, apparivano senz’altro urgenti e quasi obbligate (anche a seguito della recente pronuncia della Consulta in tema di pignoramento dei trattamenti previdenziali), altre, soprattutto in tema di processo civile telematico, risultano in larga parte condivisibili, anche se ne andranno verificati in concreto l’idoneità e l’impatto sul processo e sugli operatori della giustizia, essendo ormai maturi i tempi per procedere ad una codificazione del processo civile telematico (anche in ragione del costante susseguirsi ed aggiornamento delle relative regole tecniche).
In ogni caso, non può non rimarcarsi il rischio che il proliferare in pochi anni (e, in alcuni casi, in pochi mesi) di regole processuali soggette a discipline transitorie parzialmente differenti l’una dall’altra, generi confusione e disagio in tutti gli operatori del diritto, costretti a confrontarsi quotidianamente con la sovrapposizione di cause assoggettate a principi eterogenei, non sempre immediatamente conoscibili e frutto di interventi a volte estemporanei del legislatore (animato, visto anche il costante ricorso alla decretazione d’urgenza, da emergenze contingenziali), scarsamente coordinati con l’impianto complessivo del rito civile.
In sintesi, le principali novità inerenti al codice civile e di rito civile della riforma del 2015 possono così sintetizzarsi:
— introduzione dell’art. 2929bis c.c., che consente al creditore munito di titolo esecutivo di poter aggredire i beni (immobili o mobili registrati) del proprio debitore sui quali siano stati costituiti vincoli di indisponibilità o compiuti atti di alienazione a titolo gratuito, purchè entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, senza il preventivo vittorioso esperimento del giudizio revocatorio;
— inserimento nell’atto di precetto dell’avviso al debitore non fallibile della possibilità di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento ricorrendo alla procedura di esdebitazione di cui alla L. 3/12;
— istituzione di un portale internet dedicato alle vendite pubbliche, in cui vanno pubblicati tutti gli atti esecutivi di cui la legge prescrive che sia data pubblica notizia;
— estensione, in tema di conversione del pignoramento, della possibilità di chiedere la rateizzazione del pagamento anche nel caso di beni mobili, e non soltanto immobili;
— dimezzamento, al fine di accelerare i tempi del processo di espropriazione, del termine di efficacia del pignoramento ex art. 497 c.p.c. e del termine per il deposito (e relativa proroga) della documentazione ipocatastale a corredo dell’istanza di vendita ex art. 567 c.p.c., nonché del termine per la nomina dell’esperto;
— previsione della rateizzazione nel pagamento del prezzo anche nell’espropriazione mobiliare;
— potenziamento della vendita a mezzo commissionario ex art. 532 c.p.c.;
— esclusione della necessità della previa audizione delle parti affinchè il giudice possa disporre la delega ad un professionista delle operazioni di vendita;
— previsione della reclamabilità ex art. 669terdecies c.p.c., e non più della opponibilità ex art. 617 c.p.c., dell’ordinanza con cui il G.E. risolve le eventuali difficoltà insorte in sede di delega al professionista o al commissionario;
— individuazione del minimum vitale impignorabile e attuazione alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 85/15 in tema di pignoramento presso terzi di somme accreditate al debitore esecutato in c/c bancario o postale ed erogate a titolo di pensione, salario, stipendio o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego;
— determinazione del prezzo base dell’immobile pignorato in relazione al valore di mercato e non al reddito dominicale e alla rendita catastale;
— previsione della possibilità di sospensione parziale dell’efficacia esecutiva del titolo in sede di opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c.;
— introduzione di una nuova causa di estinzione del processo esecutivo per «omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche»;
— modifica alla disciplina in tema di ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare;
— previsione del deposito telematico, nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, anche degli atti introduttivi e dei primi atti difensivi (nonché dei relativi documenti), con attribuzione ai difensori e ai dipendenti di cui la P.A. si avvale per stare in giudizio personalmente del potere di attestare la conformità delle copie informatiche per immagine agli originali su supporto analogico degli atti introduttivi utilizzati per la notifica, al fine di consentire il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo.

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